Per l’anno scolastico 2023/2024 le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e/o da tempo parziale a tempo pieno, nonché le domande per il lavoro a tempo parziale articolato su un biennio scolastico, vanno presentate

entro il 9 giugno 2023

al Dirigente Scolastico della sede di titolarità riferita alla data del 01.09.2023 oppure, per i docenti privi di sede di titolarità (vd. es. DOPS ecc.) al Dirigente scolastico dell’attuale scuola di servizio.

La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico e si rinnova tacitamente.

N.B.
NEONOMINATI A.S. 2022/2023: I docenti che in sede di nomina in ruolo hanno scelto uno spezzone orario devono presentare domanda se intendono proseguire con un rapporto di lavoro a tempo parziale, in alternativa a partire dal 01.09 il loro rapporto di lavoro è da considerarsi a tempo pieno.

Per quanto riguarda il part-time su biennio scolastico si ricorda che tale forma di part-time può essere richiesta dal personale con un’anzianità di servizio di almeno dieci anni e che con questo tipo di part-time il rapporto di lavoro corrisponde al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio con lo svolgimento della prestazione di lavoro prevista nel biennio in un solo anno scolastico. Non è prevista la revoca di tale forma di part-time una volta concessa. Si ricorda ai docenti che hanno in corso un contratto di part-time di revocare il part-time prima di richiedere il part-time su biennio.

Relativamente al rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all’aspettativa per prole di cui all’art. 31, allegato 4, del Testo unico dei CCP d.d. 23.04.2003, si rimanda alla circolare prot. n. 17.1/32.01.06/4648 del 17.04.2003.
Le domande per questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale vanno presentate al Dirigente scolastico della rispettiva sede di titolarità riferita al 01.09.2023 e, per quanto riguarda i docenti privi di sede di titolarità (vd. es. DOPS ecc.), al Dirigente scolastico dell’attuale scuola di servizio

entro il 1 agosto 2023

La durata di questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico, pertanto a decorrere dall’anno scolastico successivo, concluso il rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all’aspettativa per prole, il docente rientra automaticamente in servizio con il contratto di lavoro di cui godeva in precedenza (tempo pieno o tempo parziale), salvo la presentazione di una nuova richiesta.

Si pubblicano di seguito la circolare e tutta la relativa documentazione

Circolare part-time 2023/2024

 

Moduli per la presentazione delle domande:

Richiesta per la concessione di lavoro a tempo parziale o di rientro a tempo pieno a.s.2023/2024

Richiesta per la concessione di lavoro a tempo parziale articolato su biennio scolastico

Richiesta per la concessione di lavoro a tempo parziale contestuale all’aspettativa per prole a.s. 2023/2024

 

Procura speciale irrevocabile