Il Consiglio d’Istituto è composto da sei rappresentanti dei/delle docenti, di cui
uno rappresenta i/le docenti di seconda lingua; tre rappresentanti dei genitori; tre
rappresentanti degli studenti e studentesse la dirigente scolastica; la responsabile
amministrativa (che rappresenta anche gli interessi del personale amministrativo
della scuola). Il/La presidente viene eletto tra i genitori.
Il consiglio di istituto dura in carica tre anni scolastici. Si riunisce su
convocazione del Presidente.
Alle sedute del consiglio di istituto partecipa, a titolo consultivo, il/la
presidente del comitato genitori, così come i rappresentanti della scuola nella
consulta provinciale dei genitori e degli studenti.
Il Consiglio d’Istituto: delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
detta i criteri generali per l’elaborazione e l’attuazione del piano dell’offerta
formativa e quindi approva il piano proposto dal collegio dei docenti; determina
criteri e modalità per l’utilizzazione del patrimonio e dei mezzi finanziari per il
funzionamento dell’istituzione scolastica; definisce, sentito il parere del comitato
dei genitori, l’orario delle attività didattiche, tenendo conto delle disponibilità
strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle
famiglie, garantendo comunque la qualità dell’insegnamento; definisce il piano
organizzativo delle attività integrative ed extrascolastiche; fissa le direttive per
il programma annuale del comitato dei genitori, e delibera, in base alle
disponibilità finanziarie, il programma di lavoro e acquisisce le relazioni redatte
da tale organo; approva, sentito il parere del collegio dei docenti, la carta dei
servizi scolastici sulla base dei criteri generali emanati con decreto del
Presidente della giunta provinciale; determina i contributi a carico degli alunni e
delle alunne.